Art. 3.
(Misure per la riqualificazione del porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero).

      1. Al fine di garantire la riqualificazione, l'adeguamento e lo sviluppo del porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Sicilia e gli enti locali interessati, in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi per la riqualificazione e l'adeguamento infrastrutturale del medesimo porto peschereccio.
      2. Al fine di garantire il finanziamento delle opere di cui al comma 1, sono attribuiti agli enti interessati stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi necessari al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari allo svolgimento delle attività peschereccie.
      3. Gli enti assegnatari dei finanziamenti sono autorizzati a procedere, sulla base dei progetti inseriti nel piano degli interventi di cui al comma 1, all'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di cui alla legge 1o febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2006, di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.